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___________________________________________________ SUAP PEDARA
Lo Sportello
Unico per le Attività Produttive (SUAP) si pone come strumento di semplificazione dei
rapporti tra Pubblica Amministrazione e Imprese e ha come scopo principale quello di
semplificare le procedure per il rilascio di autorizzazioni necessarie a chi svolge
attività produttive, sia esso cittadino o persona giuridica dei paesi della comunità
Europea o extra UE.
I principi normativi fondamentali sono contenuti nel D.Lgs. 112/1998, con cui lo Stato ha
conferito alle Regioni e agli Enti Locali le sue funzioni e compiti amministrativi
relativi alla localizzazione, realizzazione e ampliamento d'impianti produttivi di beni e
servizi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, concernenti
le materia dell'agricoltura, foreste, artigianato, industria, energia, miniere e risorse
geotermiche, commercio, turismo ed industria alberghiera.
Il DPR 447/1998 ha meglio formalizzato le funzioni dello Sportello Unico e ha introdotto
le norme di semplificazione dei procedimenti autorizzatori, mentre il DPR 160/2010,
recepito dalla LR 5/2011, ha ulteriormente semplificato e riordinato la disciplina sul
SUAP, ai sensi del comma 3, art. 38 del DL 112/2008.
Il SUAP, così come specificato dal comma 1, art. 2 del DPR 160/2010, è l'unico soggetto
pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano a oggetto
l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli concernenti le
azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione,
ampliamento o trasferimento nonchè cessazione o riattivazione delle suddette attività,
ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 59/2010.
Il SUAP, quindi, costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente e fornisce una
risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le
amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità (comma 1, art. 4
del DPR 160/2010).
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